Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali (GU n. 174 del 29-7-2003 - Suppl. Ord.n.123 - Testo in vigore dal 1-1-2004) OMISSIS: CAPO III OMISSIS: Art. 24 (Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso) OMISSIS: h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13; Privacy e minori http://www.chiesacattolica.it/cci_new/index.html Al Servizio informatico della CEI è stato rivolto un quesito, da parte di una parrocchia, riguardante la possibilità di pubblicare sul sito web della Parrocchia una serie di fotografie che ritraggono dei bambini mentre partecipano ad alcuni avvenimenti organizzati dalla Parrocchia stessa. Il problema sollevato è relativo al fatto se la pubblicazione di dette fotografie possa ledere la legge sulla privacy (l. n. 675/96) e/o addirittura violare la disciplina sulla pedofilia (l. n. 269/98). Riguardo a quest’ultima fattispecie, si può richiamare l’art. 600-ter del codice penale, che punisce chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o… produrre materiale pornografico... ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto… Non trattandosi, nel caso di specie, di immagini pornografiche, non è ipotizzabile il delitto contro la personalità di un minore. Per quanto concerne il problema del rispetto delle disposizioni contenute nella legge sulla privacy, deve essere ricordato l’art. 3 della l. n. 675/96: “Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all’applicazione della presente legge, sempre che i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione”. Inoltre, il caso della diffusione delle info attraverso internet è regolato dall’art. 25, comma 4-bis, della richiamata l. n. 675/96, che recita: “Le disposizioni della presente legge che attengono all’esercizio della professione di giornalista si applicano anche ai trattamenti effettuati dai soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché ai trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero”. Il fatto di pubblicare delle fotografie su di un sito web richiede pertanto una certa cautela sottolineata anche dal Garante della protezione dei dati personali allorquando si tratta, in particolare, di tutelare la figura dei minori. Il Garante, in più occasioni, ha avvertito l’esigenza di ribadire che uno dei settori ove debbano essere limitate le indebite intrusioni nella vita privata è quello concernente i minori. Il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'attività giornalistica deve rispettare - ha spiegato il Garante - le prescrizioni della legge sulla privacy e del codice deontologico dei giornalisti che prevedono una tutela più rafforzata per il diritto alla riservatezza dei minori. Tale diritto deve essere sempre “considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca” (art. 7 del codice deontologico dei giornalisti, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 29/7/98), anche quando il minore sia coinvolto in fatti di cronaca o sussista un motivo di rilevante interesse pubblico alla conoscenza di determinate notizie: in questi casi, il giornalista deve comunque "farsi carico delle responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso (adottata nell’ottobre del 1990)". In riferimento a quest’ultimo documento sembra opportuno riportare quanto affermato, tra l’altro, riguardo alla tutela del minore definito “come persona in divenire, prevalendo (la tutela) su tutto il suo interesse ad un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato e deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni”. Alla luce di tali brevi richiami, il caso della pubblicazione sul sito web di una Parrocchia di fotografie ritraenti minori mentre partecipano ad alcune attività della stessa parrocchia non sembra violare il diritto alla riservatezza del minore, soprattutto se non vengono indicati il nome e il cognome o altri dati identificativi.
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